Visite mediche per rinnovo  patente  ogni  giovedì  dalle  ore 18,00   alle ore 18,45 presso i nostri uffici

Categorie di patenti e veicoli alla cui guida si è abilitati:

    PATENTE DI CATEGORIA "A"
 
Viene rilasciata  al compimento del 16° anno, scade ogni 10 anni fino al compimento del 50° anno,  ogni 5 anni dal 50° anno al 70° anno, 3 anni oltre il 70° anno, abilita alla guida di:
  1. Motoveicoli con massa  complessiva  fino a 1300 Kg.
  2. Macchine agricole con  massa   complessiva  fino  a 2500 kg.,  lunghezza fino a m. 1,60,  altezza  fino a m. 2,50, senza passeggeri.

SOTTO CATEGORIE DELLA PATENTE A:

bulletA1: si può conseguire   a 16  anni  e  consente  di guidare motocicli  con cilindrata fino a 125 cm3 e potenza fino a 11 KW. La patente A1 rimane sempre limitata, non consente l'accesso graduale alle altre categorie di patente.
bulletA2: si può conseguire a 18 anni e, per i primi 2 anni dalla data  del  rilascio,  consente    di    condurre    motocicli qualunque sia la loro cilindrata, purchè con potenza fino  a 25 KW. e potenza specifica fino a 0,16 KW./t., trascorsi 2 anni dal rilascio, consente di condurre qualsiasi motociclo
bulletA3: consente di condurre tutti i motocicli senza alcuna limitazione, si può conseguire a 21 sostenendo la prova di guida con un motociclo avente potenza di almeno 35 Kw., oppure la si ottiene per accesso graduale, essendo in possesso della patente di categoria da almeno 2 anni.

 

 

 

PATENTE DI CATEGORIA "B"

   
Viene rilasciata al compimento del 18° anno, scade ogni 10 anni fino al 50° anno,  ogni 5 anni  dal 50° anno  fino al 70°  anno,   ogni 3 anni  oltre il 70° anno.  Abilita  alla
guida di:
  1. Motoveicoli  qualunque  sia  la  loro  massa. (Per la
    guida  di motocicli vedere la nota (2).
  2. Macchine  agricole  qualunque sia  la loro  massa  e
    sagoma.
  3. Macchine  operatrici  qualunque  sia  la loro  massa
    eccetto quelle classificate eccezionali.
  4. Autoveicoli  per trasporto  di persone e di cose con
    massimo    di   nove    posti   totali,     compreso   il
    conducente,  e   aventi massa  complessiva  a pieno
    carico fino a 3,5 t.,  esclusi  AUTOBUS  E TRATTORI
    STRADALI
    qualunque sia la loro massa.
  5. Con   la   patente   "B" si   possono  trainare carrelli
    appendice e  rimorchi  leggeri  (cioè fino a 750 kg. di   massa complessiva a   pieno   carico,    oppure  rimorchi pesanti, cioè  con  massa   complessiva  a
    pieno   carico    superiore    a    750 kg.   (caravan,
    rimorchi  porta imbarcazione, cavalli ecc...), se la
    massa  complessiva  a  pieno  carico  del rimorchio
    non supera quella a vuoto (tara)  della motrice e se
    la massa  complessiva   a  pieno  carico  dell'intero
    complesso motrice  più  rimorchio  non  supera   le 3,5t. (devono   sussistere  entrambe  le   condizioni
    contemporaneamente).

Si coglie l'occasione per rammentare che un'autovettura
trainante   un   rimorchio   (caravan,   rimorchio    porta imbarcazioni,   cavalli   ecc...)   è    soggetta    ai   limiti
massimi  di  velocità  vigenti  per  la categoria autotreni, cioè   70 km./h.  in   tutte   le   strade    extraurbane   sia
secondarie  che  principali  e  80 km./h. nelle autostrade, questi   limiti non  si  applicano se l'autovettura traina un carrello appendice  (cioè un rimorchio  leggero  che non ha  una  propria   targa  ed  è  riportato  nella   carta  di
circolazione dell'autoveicolo trainante.

    

 

PATENTE DI CATEGORIA "C"


Viene  rilasciata al  compimento del 18° anno e allorché
si è in possesso della patente di categoria  "B" da almeno
6 mesi, scade  ogni 5 anni fino  al 65° anno, dopo scade
ogni    due    anni    con   visita    di   rinnovo   presso  la commissione medica provinciale (3). Abilita alla guida di
  1. Tutti  i  veicoli  alla  cui  guida  si    è  abilitati  dalla
    patente  di  cat.  "B"  (Per  la    guida   di  motocicli
    vedere la nota 2).
  2. Autoveicoli  per   trasporto   di   cose   con   massa
    complessiva   a  pieno carico  superiore a 3,5 t.(4).
  3. Trattori stradali.
  4. Con la patente di categoria  "C"  si possono trainare carrelli  appendice  e rimorchi  con le stesse norme
    previste per la patente "B".

   

 

PATENTE DI CATEGORIA "D"


Viene rilasciata al compimento del  21° anno  e  allorché si è in possesso della patente di categoria  "B" da almeno 12 mesi  o   della  patente  di categoria  "C"  da  almeno 6 mesi,  scade  ogni  5  anni  fino  al  compimento   del 60° anno, dopo può essere rinnovata annualmente con visita medica   presso  la  commissione medica provinciale fino 65° anno,  quindi    viene   riclassificata   in   patente    di categoria "C" o "B" a preferenza del titolare.
  1. Tutti   i  veicoli   alla  cui  guida  si   è  abilitati dalle
    patenti di cat. "B" e "C". (Per  la guida di motocicli vedere la nota 2).
  2. Autobus ad uso  proprio  esclusi  scuolabus  (infatti per condurre scuolabus nonché autobus in conto di terzi,  cioè  autobus  in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente, oltre  alla patente   "D"
    occorre anche il C.A.P. "KD".)
  3. Con la patente  di categoria "D" si possono trainare
    carrelli  appendice  e  rimorchi con le stesse norme
    previste previste per la patente "B".

   

 

PATENTE DI CATEGORIA "E"


E` un estensione delle patenti "B", "C" e "D"   ("BE", "CE" e
"DE"),  che  viene  rilasciata   ai    titolari   delle  suddette
categorie  di  patente  e  abilita  al  traino    di   rimorchi
pesanti  che  superano  i  limiti  di  massa   trainabile con
quelle patenti.

 

PATENTE "A", "B" e "C" SPECIALE

 
Vengono  rilasciate a  persone    affette   da   particolari
malattie o minorazioni fisiche, abilitano alla guida  delle
stesse categorie di veicoli di cui  alle patenti  "A", "B"   e
"C", con  particolari    prescrizioni   o    adattamenti   in relazione alla patologia da cui si è affetti.

Le patenti "A" e "B" speciali (salvo non sia  indicata  sulla patente  diversa  validità)  scadono  ogni  5 anni  fino  al
compimento del  50° anno, poi  hanno  la  stessa validità delle patenti "A" e "B".


  

 

C.A.P.

KA
Abilita i titolari di patente  di categoria  "A"   a condurre
veicoli  alla  cui  guida sono  abilitati dalla patente anche
se in servizio pubblico  (motocarrozzette in  servizio  di
noleggio con conducente).  Viene  rilasciato a seguito di
esame solo teorico dopo aver compiuto il 21° anno.
Scade assieme alla patente.

KB
Abilita i titolari  di patente  di categoria "B"  a   condurre
veicoli  alla  cui  guida  sono abilitati dalla patente anche
se  in   servizio  pubblico  (autovetture   in     servizio  di
noleggio  con  conducente  e  taxi),  abilita  a   condurre anche i  veicoli  di  cui  al C.A.P. "KA". Viene rilasciato a seguito di esame solo teorico dopo aver compiuto il 21° anno.
Scade assieme alla patente.

KC
Abilita  i   titolari  di  patente di  cat. "C" che non hanno
ancora compiuto il 21° anno  di età  a  condurre  veicoli  per   trasporto  di  cose  con  massa complessiva  a pieno carico superiore a 7,5 t. (vedi nota 4).
Cessa di validità allorché si è raggiunto il 21° anno.

KD
Abilita i titolari di patente di categoria  "D"  a   condurre  autobus  in  servizio   di   noleggio  con  conducente,  in servizio  pubblico  di  linea  e   scuolabus. Abilita anche a condurre i veicoli di cui ai C.A.P. "KA" e "KB".
Scade assieme alla patente.    

  

 

NOTE

 
  1. I titolari  di  patente  di   categoria   "A"  che  hanno sostenuto l'esame di guida dopo  aver  compiuto  il   21°  anno   con  un   motociclo  avente  potenza  di almeno 35 kw.,  possono condurre motocicli senza alcuna limitazione.
  2. I titolari di patente di categoria "B",   "C" e "D",  non  in possesso di patente di   categoria  "A",  se  hanno
    conseguito  la  patente   "B"   entro    il  31.12.1985, possono     condurre      motocicli     senza    alcuna
    limitazione,  se   l'hanno  conseguita   nel    periodo  compreso tra  il  01.01.1986 e 25.04.1988, possono
    condurre  motocicli  senza  alcuna limitazione solo
    in Italia, mentre, per condurre motocicli negli altri
    paesi   C.E.E.E.,   devono    ottenere  un    attestato
    rilasciato dalla Motorizzazione Civile a  seguito del  superamento di una sola prova  di guida, effettuata su motociclo,  se,  invece,    hanno   conseguito   la
    patente "B"   in   data   successiva    al   25.04.1988,
    possono  condurre  solo  motocicli   con  cilindrata
    non  superiore  a 125 cm3 e potenza non superiore a 11 kw. e solamente in Italia.
  3. Coloro  che  hanno compiuto il 65° anno di età non possono condurre veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t.
  4. I titolari di patente di categoria "C"  che non hanno compiuto il  21° anno di età non possono condurre veicoli  aventi   massa  complessiva  a pieno  carico superiore a 7,5 t. (detta limitazione non si  applica
    qualora conseguano il C.A.P. di categoria "KC").