Rilascio del foglio rosa


    Per   ottenere   il   rilascio   del  foglio  rosa  è  sufficiente
    presentarsi presso i nostri  uffici  tutti  i giovedì  dalle ore
    18,00 alle ore 18,45 muniti un documento d’identità valido.

     Il foglio rosa non può essere richiesto alla Motorizzazione
     Civile   prima  del   giorno   successivo  a   quello  del  18°
     compleanno.

     La nostra autoscuola  è in grado  di consegnarlo entro tre
     giorni ai propri allievi  grazie  al collegamento telematico
     con il C.E.D. del Ministero dei Trasporti.

 

                        Esami di teoria


  Per i candidati al conseguimento della
   patente di categoria A,già in possesso
   di patente B o superiore, e, viceversa,
   per i candidati al conseguimento della
   patente di cat. B, già in possesso di
   patente di cat. A, è prevista la sola
   prova  di guida senza quella di teoria.

     L’esame di teoria non può essere sostenuto prima che sia
     trascorso  un mese  e un giorno  dalla data   di rilascio del
     foglio rosa.

     Tra   una     prova   d’esame   con   esito    negativo   e   la
     ripetizione  della  stessa  deve  trascorrere  un mese e un
     giorno.

     Dopo due prove consecutive con esito negativo  il  foglio
     rosa viene revocato
,  comunque un foglio rosa da diritto
     al massimo a tre prove d’esame  (due di teoria  e   una di
     guida o una di teoria e due di guida).

     Se  il  primo  foglio   rosa  rilasciato  al  candidato  viene
     revocato, per scadenza  dei termini  o  a seguito di esito
     negativo di  due prove  di guida dopo che  il candidato è
     risultato  idoneo  all’esame  di    teoria,   può  richiedere
     entro due mesi il rinnovo  del foglio rosa con  il quale ha
     diritto ad  altre due prove  di  guida   mantenendo  valido
     l’esito favorevole della prova di teoria.


 

                        Esami di guida
    
     L’esame di guida  non  può essere sostenuto (ciò non per
     legge,   bensì   per  ragioni    tecniche)    prima   che   sia
     trascorsa  una settimana  dal superamento   dell’esame di
     teoria.

     Per  tutte   le   categorie    di   patente   sono   ammessi a
     sostenere gli esami solo i candidati che hanno superato
     la prova di teoria.

     Gli  esami  di  guida   per il conseguimento delle patenti di
     categoria "B", "C", "D" ed "E"  in ogni caso possono essere
     sostenuti solo con autoveicoli muniti di doppi comandi.

    


     Gli esami  per il conseguimento della   patente di categoria
     "A" sostenuti da candidati minorenni  devono svolgersi con
     motociclo di cilindrata non superiore  a 125 cm3, potenza
     non superiore a 11 Kw.  e che sviluppi velocità massima in
     piano non inferiore a 100 Km/h.,  se sostenuti da candidati
     maggiorenni  il  motociclo  può  avere cilindrata e potenza
     superiori,  ma  comunque la potenza non  deve   superare i
     25 Kw., salvo che  il candidato  non abbia   compiuto il 21°
     anno.

     Il candidato che ha compiuto il 21° anno di età che supera
     l’esame  di  guida   con    motociclo   avente   potenza  non
     inferiore a 35 Kw.  Può guidare  qualsiasi   motociclo senza
     essere soggetto,  per  i  primi  due anni dal   conseguimento
     della patente, alle limitazioni di cui all’art. 117 del C.D.S.


 

                       Esercitazioni


     Il  foglio  rosa  abilita  ad   esercitarsi   delle  categorie  di
     veicoli  alla cui guida  si è abilitati dalla   patente richiesta
     sull’intero  territorio  nazionale,    escluse   le  autostrade,
     purché accompagnati  da  persona  di età   non superiore a
     60  anni  (65  anni   se  si   tratta   di  personale   istruttore
     qualificato dell’autoscuola con autoveicoli muniti di doppi
     comandi) e  che sia  in  possesso  di   patente  della  stessa
     categoria   da   almeno  10    anni,  ovvero   di  patente  di
     categoria superiore  e che svolga  le mansioni di istruttore
     (pur   non   essendo   in    possesso   di   apposita  qualifica
     professionale)   e    che    sia    in   grado   di     intervenire
     prontamente ed efficacemente sui comandi.

     Durante   le    esercitazioni  con   veicoli   che  non   siano
     dell’autoscuola   devono    essere    esposte     nelle    parti
     anteriore  e  posteriore  del  veicolo   due   contrassegni a
     forma  di  lettera   "P"     su    sfondo    bianco o  aventi   le
     caratteristiche previste dall’art. 334 del D.P.R. 16.12.1992
     n° 495.

    


     Il foglio  rosa  per   la patente di categoria "A" consente di
     esercitarsi  da  soli  alla   guida   di  motocicli,  purché   le
     esercitazioni avvengano in luoghi poco frequentati.

     I   motocicli    con   cui    si   esercitano   i    candidati   al
     conseguimento della patente di categoria  "A"   minorenni,
     devono presentare le stesse caratteristiche  dei motocicli
     che potranno condurre,  allorché  avranno   conseguito la
     patente, fino al compimento del 18°  anno di età,   ovvero
     cilindrata  massima  di  125 cm3 e potenza non superiore
     a 11 Kw.

 

                             Sanzioni


     Chiunque  guida senza avere  ottenuto il foglio rosa,   ma
     accompagnato  da  persona  che  svolga   la  funzione  di
     istruttore  in  possesso  di  patente   nei  termini  previsti
     dalla legge  (patente della stessa categoria da almeno 10
     anni   o   patente   di   categoria  superiore   ed  età  non
     superiore   a    60   anni)     è   soggetto     alla    sanzione
     amministrativa   del   pagamento     di   una   somma   da
     £. 500.000  a  £. 2.000.000,    la   stessa   sanzione  viene
     applicata alla persona che funge da istruttore.

     Chiunque,  munito  di foglio   rosa,  guida senza  avere a
     fianco,  in  funzione  di  istruttore,   persona  munita  di
     patente  nei  termini  previsti  dalla legge   (patente della
     stessa   categoria   da   almeno   10  anni  o   patente  di
     categoria superiore  ed età non superiore  a 60 anni)   è
     soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
     una somma  da  £. 500.000  a  £. 2.000.000   e  al  fermo
     amministrativo del veicolo per tre mesi.

     Chiunque   si    esercita   alla   guida   senza    esporre   i
     contrassegni a forma di lettera "P" secondo le modalità
     previste     dalla    legge     è    soggetto    alla     sanzione
     amministrativa  del   pagamento  di    una  somma   da  £.
     100.000 a £. 400.000.